Welfare: approvato il disegno di legge per i nuovi contratti a termine
Friday 19 October 2007 @ 3:51 pm
ROMA (17 ottobre) - I nuovi contratti a termine non potranno più superare complessivamente i 36 mesi. È però consentita alle aziende una e una sola deroga a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del Lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentnate di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rapppresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. In caso di violazione di questa norma il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato. Le aziende avranno comunque 20 giorni di tempo per ‘regolarizzarè la proroga. È questa la stesura definitiva, concordata tra governo, sindacati e Confindustria, della norma sui contratti a termine che sarà applicata a tutti i nuovi contratti che decorreranno dall’entrata in vigore della legge (presumibilmente dal 1 gennaio 2008).
Norme transitorie: Per quei lavoratori invece che hanno già accumulato precedentemente al 1 gennaio 2008 un certo numero di mesi di contratto a termine e che siano assunti dalla stessa azienda dopo il 1 gennaio 2008 è previsto che le nuove regole siano applicate dopo 15 mesi dall’entrata in vigore della legge, presumibilmente quindi da aprile 2009. Questo per risolvere il nodo di quei lavoratori a cavallo tra vecchie e nuove norme. «Il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore della legge si computa, insieme ai periodi successivi di attività ai fini della determinazione del periodo massimo, decorsi 15 mesi dalla medesima data», dice il testo. Proseguiranno con la vecchia disciplina invece quei lavoratori attualmente occupati che hanno già un contratto in essere. In questo caso infatti le nuove norme si applicheranno solo nel caso l’azienda decida di rinnovare il contratto a termine.
Esenzioni per stagionali: Sono esentati dall’applicazione delle nuove norme, invece i lavoratori stagionali le cui attività sono ricomprese nell’elenco contenuto nel Dpr del 1963 nonchè di quelli che saranno individuati dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali.
Diritti di precedenza in assunzioni a tempo determinato: I lavoratori che nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbiano prestato attività lavorativa per un periodo superiroe ai 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i succesivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Anche i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attivtià stagionali. Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Tratto da http://www.ilmessaggero.it/
Friday 19 October 2007 @ 3:51 pm | Permalink |

Più che un commento una domanda…ma i co.co.pro come sono considerati? Si puàò ritenere il co.co.pro un contratto a termine che rientra nella categoria.
October 26th, 2007 at 15:34 pm — Scrivi la tua opinione ↓
secondo me no . . perchè loro firmano un tipo di contratto chiamato appunto a progetto che significa che si deve arrivare a terminare un qualsiasi progetto. di conseguenza finito questo il co.co è già a spasso un’altra volta
November 10th, 2007 at 16:27 pm — Scrivi la tua opinione ↓
giovanna chiede un chiarimento:un dipendente è stato
assunto il 26/04/07 a t.d. con scadenza al 25/07/07,successivamente è stato prorogato per giusta motivazione per per altri 3 mesi con scadenza al 25/10/07 giorno in cui è stato licenziato per scadenza del termine.Successivamente sono arrivate in azienda altre commesse per la tipologia dell’attività ed è stato necessario riassumerlo in data 07/11/07 per altri 3 mesi sempre a contratto t.d. con scadenza al 06/02/08, rispettando i 10 giorni di intervallo, trattandosi di un contratto sino a 6 mesi(dal 26/04/07 al 25/10/07).Se l’iter di cui sopra è corretto alla
scadenza prossima (06/02/08) se ci sono altre commesse come bisogna proseguire correttamente entro l’anno e cioè il 25/04/08? Si può fare un’altra proroga? Se al momento della scadenza (06/02/08) non ci sono altre commesse si può licenziare e dopo se ne arriveranno altre si riassume nuovamente a contratto a t.d.?
In 3 anni di vita di un contratto a t.d. quante proroghe si possono fare con lo stesso lavoratore?
Io so che è possibile solo una proroga per quei contratti inferiori a tre anni…….
Se è possibile potrei avere per favore delle risposte a questi miei dubbi? Grazie.
November 18th, 2007 at 12:16 pm — Scrivi la tua opinione ↓
Per favore ho bisogno di sapere se
Ho ancora la possibilità di rinnovare il contratto di lavoro a termine per ulteriori 36 mesi .
Sono stato assunto con un contratto a termine di 37 mesi, dal 12 gennaio 2005 al 11 febbraio 2008.
grazie
November 29th, 2007 at 18:56 pm — Scrivi la tua opinione ↓
mi chiedo: se una ditta sa gia che dopo questo contratto welfare la gente con contratti a t.d. si ribella e prepara vertenze sindacali. Gli viene comodo lo stesso licenziarci tutti? è uno schifo, anche questa volta i sindacati non ci hanno aiutato.
April 22nd, 2008 at 15:54 pm — Scrivi la tua opinione ↓
ho bisogno di aiuto, avevo un contratto a t.d. con scadenza 02/05/08 oggi ho timbrato in azienda senza avere ricevuto un rinnovo.
Vi chiedo si è trasformato a tempo indetrminato ???
May 5th, 2008 at 11:15 am — Scrivi la tua opinione ↓