Infortuni sul lavoro: domande e risposte
Friday 9 November 2007 @ 3:39 pm
Assicurazione contro gli infortuni
La prima normativa in materia di infortuni è rappresentata dalla Legge n. 80 del1898, che introduce la prima forma sociale nel nostro ordinamento. Il R.D. del 23.3.1933 n. 264 ha affidato la gestione ad un Ente pubblico (INAIL). Attualmente la disciplina dell’assicurazione è contenuta nel T.U. approvato con D.P.R. n. 1124 del 1965 dove sono riunite tutte le norme sia in campo industriale che in quello agricolo. Su tali disposizioni è intervenuto il D.lgs. n. 38/2000 che ha provveduto ad estendere l’obbligo assicurativo a nuove categorie di lavoratori quali i dirigenti, i parasubordinati e gli sportivi; a porre in essere un nuovo sistema di classificazione tariffaria; ad estendere la tutela al danno biologico all’infortunio in itinere; a riordinare l’assicurazione infortuni in agricoltura.
Chi è assicurato?
Per legge tutti i lavoratori dipendenti e gli apprendisti sono assicurati contro gli infortuni, indipendentemente dal loro reddito. Sono generalmente assicurati anche coloro che condividono un mezzo di trasporto nel tragitto da casa al lavoro, anche quando sono necessarie deviazioni da e per il posto di lavoro. L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni tutela inoltre: - gli agricoltori, - i bambini che frequentano la scuola materna o l’asilo nido, - gli scolari, - gli studenti, - i soccorritori in caso di sciagure, - i soccorritori della protezione civile, - i donatori di sangue e di organi - determinati operatori volontari. I datori di lavoro, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono assicurarsi volontariamente insieme al coniuge che compartecipa all’attività, sempre che essi non siano assicurati obbligatoriamente in base alla legislazione vigente o a disposizioni statutarie. Ai dipendenti statali si applicano particolari regolamenti di previdenza infortunistica.
Quali sono le prestazioni a cui ha diritto l’assicurato?
L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni tutela l’assicurato e la sua famiglia dalle conseguenze di sinistri (infortuni sul lavoro e malattie professionali) che possono verificarsi durante l’esercizio dell’attività professionale. Essa provvede inoltre alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali e dei rischi a cui è soggetta la salute a causa dell’attività svolta. In caso di sinistri, infortuni o malattie professionali essa concede: - trattamenti terapeutici completi, - prestazioni finalizzate alla partecipazione alla vita lavorativa (se è necessario anche corsi di riqualificazione); - prestazioni finalizzate alla partecipazione alla vita sociale e prestazioni integrative, - prestazioni in denaro sia agli assicurati, sia ai superstiti. Occorre tenere presente l’irrilevanza di chi è responsabile dell’infortunio: l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni concede in ogni caso le prestazioni previste, in quanto si fa carico della responsabilità civile dell’impresa nei confronti dei suoi dipendenti (questo istituto viene anche chiamato affrancamento dell’impresa dalla sua responsabilità civile).
Che cosa si deve fare dopo un infortunio?
Chi subisce un infortunio durante il lavoro o nel tragitto da casa al lavoro o viceversa, deve informare immediatamente il datore di lavoro. Gli imprenditori sono tenuti a notificare l’infortunio all’istituto infortunistico competente ogniqualvolta un assicurato perde la vita o subisce una lesione che lo rende inabile al lavoro per più di tre giorni. In cosa si concretizza l’infortunio in itinere? Il D.lgs. N. 38/2000 con l’art. 12, ha inserito nell’oggetto dell’assicurazione INAIL anche l’infortunio in itinere cioè quello in cui incorre il lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione e quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. Si ritiene che l’assicurazione operi anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato purchè necessitato. Restano esclusi gli infortuni: - cagionati dall’abuso di alcol e psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni - avvenuti durante gli spostamenti indipendenti da ragioni lavorative o comunque da esse non necessitate - occorsi al lavoratore nelle pertinenze del luogo di abitazione o nelle parti condominiali - del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida. E in caso di malattia professionale? Al pari dell’infortunio, la malattia professionale è un evento dannoso per la persona, che è in relazione alle prestazioni di lavoro. La malattia, detta anche tecnopatia, differisce dall’infortunio per la causa che non è violenta, ma lenta e progressiva. Tale malattia, però, a differenza dell’infortunio, deve essere in diretta correlazione con l’esercizio di determinate attività. Infatti l’articolo 3 del T.U. del 1965 stabilisce, infatti, che le malattie, per le quali ricorre l’obbligo dell’assicurazione, devono essere contratte e a causa delle lavorazioni tassativamente elencate (cd. lavorazioni morbigene)(vd. anche allegato al T.U. modificato con D.P.R. 13.4.1994 n. 336 e L. n. 780 del 1975). In cosa consiste il danno biologico? E’ il danno alla persona del lavoratore prodottosi nello svolgimento e a causa delle sue mansioni e rilevante in sé indipendentemente dalle conseguenze economiche prodotte. Solo con il D.Lgs. n. 38/2000 si è affermata l’indennizzabilità del danno biologico, tanto è vero che viene definito come “la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico- legale, della persona”. Come sono determinate le prestazioni per il ristoro del danno biologico? Esse sono determinate sulla base delle menomazioni prodotte dall’infortunio, quindi in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del soggetto danneggiato. Quale è il sistema di indennizzo dell’inabilità secondo il criterio del danno biologico? Con la riforma operata dal D.Lgs n. 38/2000 art. 13, il criterio accolto non è più quella di risarcire la perdita della capacità di guadagno provocata dall’infortunio sul lavoro o dalla malattia professionale, ma di tutelare in primis,il diritto fondamentale alla salute dell’individuo (danno biologico o danno alla persona) e, solo successivamente, il danno patrimoniale rappresentato dalla riduzione o perdita di capacità di lavoro. Come viene determinato l’importo da erogare? L’ importo della prestazione economica è stabilito solo sulla base della menomazione, tenendo conto della sua gravità, del sesso e dell’età del lavoratore. Il nuovo criterio indennitario non si applica alle prestazioni da liquidare nei casi di inabilità temporanea e di morte dell’assicurato e si applica esclusivamente agli infortuni verificatasi e alle malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2000 in poi (data di entrata in vigore del decreto di attuazione).
Legge n. 80 del1898
R.D. del 23.3.1933
n. 264 D.P.R. n. 1124
del 1965 D.lgs. n. 38/2000
D.P.R. 13.4.1994 n. 336
Legge n. 780 del 1975
A cura della Dr.ssa Filomena Ianniciello.
La Dott.ssa Filomena Ianniciello è laureata in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli. Per qualche anno ha svolto l’attività di consulente legale su tematiche relative agli aspetti normativi del diritto del lavoro e del diritto amministrativo.
Collabora con FourStars-SportelloStage.
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Buonasera! risiedo ad Imperia, ma sono domiciliato a Milano dove sto lavorando da fine ottobre in una discoteca, con contratto a chiamata registrato il 6 novembre scorso. Purtroppo nella notte tra il 7 e l’8 novembre mi sono tagliato ad un polso ed accompagnato al pronto soccorso dove mi hanno curato e diagnosticato 10 giorni di infortunio. Stamane mi sono recato negli uffici Inail più vicini al mio domicilio ma mi hanno detto di rivolgermi o presso l’Inail di residenza (Imperia?) oppure a quelli vicino all’ospedale dove sono stato portato (il Fate Bene Fratelli. Siccome mi è sembrata una presa in giro (forse per la mia giovane età?), mi rivolgo a lei per un chiarimento in merito e per sapere quanto tempo ho ancora (se ce n’è ancora) per rivolgermi all’ufficio giusto dell’Inail. Grazie per un consiglio. Cordiali saluti. Alain V.
November 19th, 2007 at 21:17 pm — Scrivi la tua opinione ↓
Gentile Redazione se possibile vorrei Porre il seguente quesito.
Durante l’attività di scuola materna un fanciullo di 5 anni si frattura un braccio e dopo rx viene operato , ingessato e dimesso dall’ospedale dopo 7 giorni con relativa refertazione e successive visite.
Quanto tempo hanno i genitori per inoltrare la richiesta di risarcimento per l’infortunio occorso al figlio?
Va inoltrata al dirigente scolastico, all’Inail o ad altra compagnia di assicurazione?
Con l’occasione cordiali saluti e buone Festività natalizie.
Mauro R.
December 21st, 2007 at 2:05 am — Scrivi la tua opinione ↓
sono un artigiano elettricista, essendo in malattia ho mandato il mio operaio in “prestito” da un collega artigiano, per due giorni, durante questo periodo il mio operaio ha subito un infortunio sul lavoro, a mio avviso per negligenza di entrambi,gli e stata dianosticato una frattuta e quindi una inabilita’ al lavoro di circa due mesi,la domanda e questa e chiaro che da questa situazione ne subisco un danno non indifferente, il collega artigiano non ha nessuna responsabilita’ o obbligo,devo rimetterci solo io. grazie massimo
April 11th, 2008 at 6:24 am — Scrivi la tua opinione ↓
Sono un operaio(idraulico) presso una ditta,nonchè il 10 di gennaio 2008 cadì da un impalcatura fratturandomi sia il polso che la gamba destra,sono stato in cura sia tramite l’ospedale che l’inail fino al giorno 3 giugno 2008.In questi 5 mesi di infortunio ho eseguito vari terapie prescritte dal dott. dell’inail per la guarigione di entrambi gli arti ma ancora oggi,dopo quasi 7 mesi io ho ancora una instabilità motoria e gonfiore alla gamba destra e ho problemi a muovere il polso e la mano essendo ancora gonfi.Posso fare ricorso all’inail nel dire ke i tempi di guarigione che mi sono stati dati erano immaturi?HO SAPUTO CHE SE ARRIVAVO A 6MESI DI INFORTUNIO POTEVO ACCEDERE A UNA INVALIDITà PERMANENTE?GENTILE DOTT.LA PREGO DI FORNIRMI QUESTE RISPOSTE LE SONO MOLTO GRADO GRAZIE
July 3rd, 2008 at 0:53 am — Scrivi la tua opinione ↓
Salve mi chiamo Marco,io ho avuto una ricaduta di malattia professionale,dopo quasi un’anno ,il medico dell’Inail ha chiuso la temporanea,pur sapendo che ero ancora in fase acuta,io a quel punto per avere i giorni coperti ho dovuto presentare il certificato Inps, spero che sia tutto regolare.In attesa di una vostra risposta, Porgo distinti saluti.
July 25th, 2008 at 18:40 pm — Scrivi la tua opinione ↓