I contratti di lavoro
Thursday 13 October 2005 @ 12:04 pm
Le relazioni fra azienda e lavoratore sono estremamente varie, complesse e regolate da una serie di norme che definiscono le diverse tipologie di contratto fra le parti.
Chi entra per la prima volta nel mercato del lavoro o chi decide di cambiare posizione lavorativa, si troverà di fronte ad un variegato panorama di contratti di lavoro, alcuni che seguono i vecchi e “tipici” modelli, altri più innovativi, in linea con la eccezionale espansione del “lavoro atipico”.
In questa sede cercheremo di spiegare i punti salienti delle diverse tipologie di contratto, evidenziando la tendenza, oggigiorno presente, verso una progressiva flessibilizzazione del rapporto impresa – lavoratore, conseguenza delle numerose leggi e riforme riguardanti il mercato del lavoro.
A proposito ricordiamo la Legge Finanziaria del 2004 (legge 24 dicembre 2003:), la Legge Finanziaria del 2005 ( Legge 30 dicembre 2004:) e la Legge sulla Competitività (Legge n.80/05 di conversione del D.L.35/05:), che modifica alcuni istituti della Riforma Biagi (Legge 30/03).
L’obbiettivo ultimo di questa serie di riforme è incrementare i tassi di occupazione regolare e migliorare la qualità del lavoro. Per questo motivo si è deciso di intervenire proprio sulle caratteristiche del lavoro atipico, contrastando l’abuso di forme improprie di flessibilità e introducendo nuove tipologie di lavoro modulato e flessibile.
Le forme contrattuali attuali, classificabili in quattro categorie, sono le seguenti
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- Lavoro subordinato
Il contratto di lavoro subordinato è l’accordo con il quale il lavoratore si impegna a prestare la propria attività lavorativa all’interno dell’organizzazione produttiva del datore di lavoro, tenuto a pagare la retribuzione. Dal contratto scaturiscono obblighi per le due parti: il lavoratore, per esempio,dovrà osservare le direttive impartitagli dal datore per lo svolgimento del lavoro, mentre quest’ultimo dovrà, oltre che pagare la retribuzione, garantire la sicurezza nell’ambiente di lavoro.
Una delle clausole più comuni di questa tipologia di contratto è il patto di prova, la cui durata, generalmente prevista dai contratti collettivi, non può superare per legge i sei mesi, e dovrà essere stipulata in forma scritta prima dell’inizio dei rapporti di lavoro, pena la nullità.
Di seguito le tipologie di contratto di lavoro subordinato: - Lavoro subordinato
- Apprendistato:: rapporto in cui l’imprenditore si impegna a impartire/o far impartire la formazione necessaria affinché il lavoratore possa conseguire la capacità tecnica per diventare qualificato.
- Contratto di Inserimento: contratto che sostituisce il precedente “Contratto di Formazione e Lavoro”. Il Contratto di Inserimento lavorativo porta all’inserimento, o al reinserimento, del lavoratore nel mercato del lavoro mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del soggetto a un determinato contesto lavorativo. È un contratto a termine, di durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi (nel caso di portatori di handicap può arrivare fino a 36 mesi).
- Contratto a Tempo Determinato: il contratto di lavoro a termine può essere stipulato quando vi siano ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che richiedono un incremento di manodopera per un periodo di tempo limitato. Si può pensare, ad esempio, ad incrementi di attività dovuti a circostanze eccezionali, alle attività stagionali, alla sostituzione di lavoratori assenti per malattia, ferie, ecc. L’assunzione a termine non è invece ammessa nei seguenti casi: per sostituire lavoratori in sciopero; per le aziende che abbiano effettuato licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione (salvo alcuni casi particolari indicati dalla legge); per le aziende che sono ammesse alla Cassa Integrazione Guadagni; per le aziende non in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
- Lavoro Ripartito (job sharing): il lavoro ripartito, o job sharing, è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono insieme l’adempimento di un’unica ed identica obbligazione lavorativa. I prestatori si impegnano pertanto a coprire la prestazione lavorativa e possono determinare a tal fine discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra loro; possono modificare consensualmente la collocazione temporale dell’orario di lavoro, anche per sopperire all’impossibilità della prestazione da parte di uno dei due.
- Lavoro Intermittente (job on call): il lavoro intermittente è un contratto mediante il quale un lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro, che può utilizzare la prestazione lavorativa quando ne ha effettivo bisogno. Questo tipo di contratto può essere instaurato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato e, diversamente dal contratto di somministrazione, è stipulato direttamente tra datore di lavoro e lavoratore. Questa tipologia di contratto può essere indirizzata solo a giovani disoccupati con meno di 25 anni e a lavoratori con più di 45 anni “espulsi” dal ciclo produttivo (licenziati o iscritti in lista di mobilità e presso i Centri per l’impiego come disoccupati). I lavoratori che non rientrano in queste categorie possono stipulare questo tipo di contratto solo per prestazioni discontinue e non individuate dai contratti collettivi di lavoro o, in assenza, dal Ministero del Lavoro con apposito decreto ministeriale.
- Somministrazione di lavoro: contratto che sostituisce il precedente “Lavoro Interinale”. Con la somministrazione di lavoro si instaura un particolare tipo di contratto di lavoro subordinato che coinvolge tre soggetti: il somministratore, l’utilizzatore e il lavoratore. Il lavoratore è assunto dal somministratore, ma viene inviato a svolgere la propria attività presso l’utilizzatore (c.d. missione). Tra somministratore e utilizzatore viene stipulato un contratto di fornitura di manodopera, che è un normale contratto commerciale.
- Part-Time: il contratto di lavoro a tempo parziale prevede un orario inferiore rispetto a quello normale indicato dalla legge o dal contratto collettivo. Si distinguono tre tipologie di lavoro part-time: Orizzontale (riduzione dell’orario normale giornaliero di lavoro); Verticale (attività lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi determinati della settimana, mese e anno) e Misto (combinazione dei precedenti).
- Lavoro a progetto: il lavoro a progetto sostituisce la precedente accezione di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, regolamentandone sia la forma contrattuale che la finalità. Il contratto di lavoro a progetto deve avere forma scritta e deve indicare: la durata (determinata o determinabile in base al raggiungimento di un determinato obiettivo); il progetto; il programma o la forma di lavoro; l’ammontare del corrispettivo erogato; l’indicazione dei tempi e modi di pagamento; l’indicazione delle modalità di retribuzione di determinati rimborsi o spese; le forme di coordinamento del lavoratore con il committente e le misure di sicurezza adottate nei confronti del lavoratore.
- Lavoro occasionale: la collaborazione occasionale è caratterizzato da un duplice requisito: durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente e un compenso non superiore a cinque mila euro nello stesso anno solare e con lo stesso committente.
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- Lavoro parasubordinato
Il contratto di lavoro parasubordinato si pone al confine tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, presentando elementi tipici dell’uno e dell’altro.
Questa forma contrattuale non prevede l’instaurarsi di un rapporto di lavoro dipendente, ma è una prestazione lavorativa in cui le modalità di lavoro, la durata ed il relativo compenso sono stabiliti da un contratto stipulato dalle parti.
Tale contratto non obbliga né all’iscrizione ad albi professionali, né l’apertura di una partita IVA ed è applicabile a chiunque: disoccupato, inoccupato o in cerca di altra occupazione (Art.2094 c.c; D.Lgs. 26 maggio 1997; Art.2106 c.c.).
Di seguito le tipologie di lavoro parasubordinato: - Lavoro parasubordinato
- Collaborazioni Coordinate Continuative: i collaboratori coordinati e continuativi sono lavoratori che svolgono la loro attività con regole stabilite in un contratto di lavoro individuale nel quale sono fissati la durata, le modalità e il compenso del lavoro. Questo tipo di contratto non prevede automaticamente l’unicità della prestazione, pur potendo prevedere in alcuni casi l’esclusività. Il lavoratore, quindi, può accedere ad altri contratti di collaborazione, a meno che non ci sia un esplicito divieto dettato da una norma precisa del contratto individuale. La collaborazione coordinata e continuativa non obbliga all’apertura di partita Iva.
- Lavoro a Progetto: si tratta di nuovo contratto recentemente regolato dal decreto legislativo 276/03 con l’intento teorico di limitare l’uso di quelle collaborazioni coordinate e continuative, che - avvalendosi di un ridotto costo del lavoro - nella sostanza mascherano rapporti di lavoro dipendente. In realtà anche la nuova norma, senza un adeguato intervento della contrattazione collettiva, consente di celare dietro a un contratto a progetto un rapporto di lavoro dipendente a tutti gli effetti.
- Collaborazioni occasionali: si tratta di “attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mondo del lavoro, ovvero in procinto di uscirne” (art. 70, comma 1). L’istituto in esame è una novità introdotta dalla legge di riforma del mercato del lavoro. Tale scelta legislativa risponde a due diverse finalità: da un lato, l’intento di tutelare quelle forme di lavoro che, per il loro carattere “secondario” e discontinuo, rischiano di sfuggire alle tutele fornite dalle disposizioni legislative, rimanendo spesso nel mondo del sommerso; dall’altro, l’impegno a favorire l’inserimento di fasce cosiddette “deboli” nel mondo del lavoro.
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- Lavoro autonomo
Possiamo definire “lavoro autonomo” qualsiasi prestazione compiuta senza vincoli di subordinazione; sono attività di lavoro autonomo, per il Codice Civile, sia quelle svolte dagli imprenditori sia quelle svolte dai professionisti, dagli artisti, dai consulenti - Lavoro autonomo
- Appalto: l’appalto è il contratto con il quale una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.
- Associazione in Partecipazione :l’associazione in partecipazione è disciplinata dall’art. 2594 c.c. è consiste nell’apporto in capitale o in prestazione lavorativa, che l’associato da ad una impresa in cambio della partecipazione agli utili della stessa.
Va evidenziato che la gestione della società resta interamente nelle mani del titolare anche se la sua gestione dovrà essere improntata in modo tale da non pregiudicare le aspettative dell’associato.
Tale rapporto, pertanto, non origina un rapporto associativo. - Lavoro Accessorio: per prestazioni di lavoro accessorio s’intendono tutte le attività lavorative occasionali rese da soggetti che non hanno ancora fatto ingresso nel mercato del lavoro o che rischiano l’esclusione sociale. La attività non può superare i 30 giorni nel corso dell’anno e non dà luogo a compensi maggiori di 3000 euro complessivi. Nello specifico, possono utilizzare questo contratto, i lavoratori extracomunitari, i pensionati, gli studenti, le casalinghe, i disoccupati da oltre un anno, i disabili e le persone in comunità di recupero rivolgendosi ai servizi per l’impiego delle province nell’ambito territoriale di riferimento.
- Lavoro Autonomo Occasionale: questo contratto disciplina l’affidamento di un incarico ad un qualsiasi soggetto (lavoratore dipendente, autonomo, professionista, pensionato, disoccupato, studente, ecc.) per una prestazione di lavoro occasionale, svolta nella piena autonomia, al di fuori della struttura organizzata del committente, libera da vincoli di orario e senza carattere di continuità o ripetitività dell’incarico.
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- Altre forme di lavoro:
- Tirocinio (Stage): contrariamente al contratto di lavoro, l’obiettivo principale del contratto di tirocinio non consiste nella prestazione lavorativa eseguita dietro retribuzione, bensì nella formazione della persona in formazione. Le disposizioni legali del contratto di lavoro si applicano in generale anche al contratto di Tirocinio, ma questo contratto comporta anche altre disposizioni particolari. Il contratto di lavoro dei-delle tirocinanti deve in particolare essere concluso per iscritto e approvato dall’ autorità competente designata dal cantone. In linea di massima il contratto di tirocinio viene concluso per tutta la durata della formazione professionale di base. Trascorso il periodo di prova, il contratto non può più essere disdetto fino al termine della formazione, salvo nel caso in cui la disdetta venga data per cause gravi.
- Tirocini Estivi di Orientamento: la legge li definisce come tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto a un ciclo di studi (università o qualsiasi istituto scolastico di ogni ordine e grado) con fini orientativi e di addestramento.
- Piani di Inserimento Professionale: hanno lo scopo di migliorare la formazione e di facilitare l’inserimento professionale dei giovani nelle aree del mezzogiorno e nelle altre aree depresse. I progetti sono realizzati dal Ministero del lavoro d’intesa con le regioni interessate e prevedono periodi di formazione e di esperienze lavorative presso le imprese.
Al termine il datore di lavoro può assumere il giovane con Contratto di Formazione Lavoro.


MOLTO SPESSO I LAVORI A PROGETTO MASCHERANO UN LAVORO DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO. COME DIFENDERSI DA EVENTUALI ISPEZIONI DA PARTE ISPETTORI INPS.
October 21st, 2005 at 9:25 am — Scrivi la tua opinione ↓
anche io sono tra i tanti lavoratori a progetto:vera e propria disfatta nei confronti dei lavoratori,praticamente tutti i doveri del lavoratore dipendente ma senza diritti.
mi piacerebbe essere ancora piu’ informato e sopratutto una domanda: quanto prevede la legge in caso di rescissione dal contratto, quanti giorni di preavvisso si devon dare al datore di lavoro?
November 29th, 2005 at 23:33 pm — Scrivi la tua opinione ↓
Cari amici anche io dal 1 dicembre 2005,farò parte dei lavoratori a progetto.Certo che non mi stupisco a sentire continue lamentele su questi contratti,purtroppo dobbiamo accontentarci di un contratto che almeno ci dia questa piccola risorsa per vivere.I datori di lavoro lo sanno che hanno il coltello dalla parte del manico,e quindi cercano di spremerci tirando fuori quando più succo e possibile.Noi pensiamo che nessuno si sia accorto di niente invece tutti sanno che dietro ai tanti contratti a progetto o simili si nascondono rapporti di lavoro continuativi,l’unica pecca e che qualcuno al governo sappia tutto ciò e siccome ha qualche centinaia di migliaia di lavoratori dipendenti a pensato bene di risparmiare qualche decina di milioni di euro di contributi e tasse,spero nel prossimo governo,grazie..continuando così e sempre più impossibile che la ripresa economica dell’italia avvenga nel breve termine,senza stabilità lavorativa non si va avanti, e impossibile spendere denaro se poi ti potrebbe serevire nei periodi di magra.
e pensa un po con un contratto del genere non ti permetti neanche una lavatrice,pensa al futuro e iimaginatecosa ci aspetta,calo della spesa, meno di tutto,e poi a noi giovani chi darà la possibilità di creare una famiglia e di comprare casa…ciao antonio
L’occupazione ha avuto una netta ripresa, a questo prezzo ne avrei dubitato specialmente se a rimetterci e cominque e sempre il lavoratore.
A proposito di case c’è qualcuno che ne ha promesse per il prossimo anno a molte persone speriamo che noi lavoratori a progetto rientreremo tra le sue glorie………
December 1st, 2005 at 16:36 pm — Scrivi la tua opinione ↓
i pini per l’inserimento professionali sono una burla, il povero giovane non viene pagato. Io sono stato assunto presso uno studio commerciale da gennaio a maggio 2004. La commercialista in data 23 gennaio 2006 mi fa sapere che ha fatto richiesta dei soldi. Vorrei un attimino capire come funziona. Non voglio fare accuse, ma la mia impressione è che i soldi se li sia intascati lei. Questo succede nel cosentino.Qualcuno può aiutarmi a chi posso rivolgermi per sapere se lei ha fatto veramente regolare richiesta? Grazie.
January 25th, 2006 at 20:49 pm — Scrivi la tua opinione ↓
Ho trovato il mio primo lavoro con un contratto di somministrazione della durata di 6 mesi il cui utilizzatore è la stessa azienda che adesso intende assumermi con contratto di inserimento.
Ma il contratto di inserimento non è previsto per ‘l’inserimento nel mondo del lavoro’ e quindi per chi è in cerca di prima occupazione o per chi è disoccupato?
Come si concilia il progetto di inserimento (che è solamente un espediente) visto che il ruolo che andrei ad occupare con il nuovo contratto rimane identico a quello occupato con il contratto di somministrazione precedente?
Vorrei conoscere la vostra opinione e avere consigli e suggerimenti.
Grazie
Lele
January 25th, 2006 at 20:57 pm — Scrivi la tua opinione ↓
L’unico vero motivo per il quale le aziende rinnovano i contratti, nel caso lo faccio, a tempo determinato è per risparmiare! Niente di più, niente di meno. La legge, Biagi, glielo permette. Non bisogna andare contro le aziende ma contro il legislatore che non è riuscito a vedere questa tragiza deriva nel formulare le sue ipotesi.
April 24th, 2006 at 10:36 am — Scrivi la tua opinione ↓
volevo avere qualche informazione sulle tipologie di contratti. io adesso ho due contratti a progetto in corso, ma voglio partecipare a dei corsi regionali destinati a disoccupati. rientro nella categoria dei disoccupati? tempo fa ho lavorato da decathlon con contratto a tempo determinato e mi hanno cancellato dalle liste dell’ufficio di collocamento. conviene che mi reiscriva?
April 28th, 2006 at 12:31 pm — Scrivi la tua opinione ↓
CIAO CARISIMI AMICI !!
MI PIACE TANTO QUESTE INVITAZIONE DI LAVORO MA PARE CHE TUTTO QUESTO E SOLTANTE PER ITALIANI NON LAVORO PER STARNNIERI. HO ENVIATO IL MIO CV.
MA NO E POSSIBILE PERCHE E NECESSARIO DI AVERE CITTADINANZA ITALINA. E PERCHE SI CHIAMA INFOJOBS PER IL MUNDO?
TANTE GRAZIE!
June 19th, 2006 at 3:12 am — Scrivi la tua opinione ↓
Per chi ha bisogno di capirne un pò di più sul contratto a progetto vi consiglio di andare sul sito del ministero del lavoro e delle politiche sociali (ho scritto sotto il link).
E di guardare TUTTE le clausole del contratto che vi devono far firmare, sopratutto la risoluzione del contratto. Se il contratto si estingue da parte loro vi devono dare un preavviso e vi devono dare una giusta causa e sopratutto ci DEVE essere scritto cosa succede se il progetto finisce prima del previsto.
http://www.welfare.gov.it/EaChannel/MenuIstituzionale/normative/2004/20040108-Circolare+n.+1+del+2004.htm
July 19th, 2006 at 12:53 pm — Scrivi la tua opinione ↓
I contratti a progetto purtroppo non fan altro che andare contro tutti i diritti del lavoratore…non è possibile lavorare 250h con turni massacranti e non poter avere 1giorno di ferie, per non parlare del compenso,un laureato con esperienza,master milionari e specializzazioni varie, guadagna una miseria e molto meno di chi fa le pulizie(niente da ridire, ma questo accade dove lavoro io)….volevo sapere a chi posso rivolgermi per essere tutelato..scusate lo sfogo..
August 30th, 2006 at 10:04 am — Scrivi la tua opinione ↓
aiuto!!!!!
Chi mi puo aiutare?
La mia azienda mi ha cambiato il contratto da un contratto a progetto sono passato a un contratto di associazione in partecipazione ….quello che mi preoccupa è che in entrambi i casi mi hanno fatto firmare un patto di non concorrenza …ma possono obligarmi a non lavorare per altri offrendomi questi contratti che alla fine non mi danno alcun tipo di garanzia .
cerco disperatamente aiuto - grazie
PAOLO
April 22nd, 2007 at 19:01 pm — Scrivi la tua opinione ↓
Ciao Paolo,ankio ho firmato un contratto di ass in partecipazione,e praticamente una ciulata,xke se la societa non ha utile,ma va in pareggio,tu non prendi lo stipendio,mi e capitato il mese scorso a me !! E infatti adesso mi licenzio
May 2nd, 2007 at 23:11 pm — Scrivi la tua opinione ↓
Salve io ho un contratto a progetto ma ho scoperto che l’azieda per la quale lavoro “vende” le mie prestazione per un costo che è due volte e mezzo quello che da a me giustificando la differenza con le tasse ecc. sta facendo la cresta? mi potere aiutare per favore
May 25th, 2007 at 20:52 pm — Scrivi la tua opinione ↓
Salve, io il 10 Maggio ho firmato un contratto di tirocinio presso un albergo a inizio Giugno ho scoperto mio malgrado che tale “contratto” non era cominciato a Maggio bensì “a causa di un disguido” cos’ mi è stato detto è cominciato a giugno.
praticamente ho lavorato un mese a vuoto???
potreste aiutarmi?
grazie mille
June 15th, 2007 at 16:36 pm — Scrivi la tua opinione ↓
ciao a tutti io sono Simona,
ho un dubbio che non mi fa dormire la notte in quanto a dicembre mi scade il contratto di apprendistato durato la bellezza di 3 anni…
Il mio dubbio è: scaduto il contratto il datore di lavoro ha la facoltà di lasciarmi a casa o nel caso in cui mi voglia “tenere” mi deve assumere con un contratto a tempo indeterminato o può optare ad altri tipi di contratto?
grazie in anticipo a chi mi risponderà ^__^
August 18th, 2007 at 11:58 am — Scrivi la tua opinione ↓
Ciao a tutti! Sono in procinto di prendere una decisione difficile: lasciare un lavoro a tempo indeterminato per un lavoro che mi lasci il tempo di respirare. Sto cercando un punto di incontro con la nuova azienda alla quale ho chiesto un part-time (così ho il tempo di cercarmi un altro lavoro). Ma secondo voi esiste un contratto che convenga (economicamente) sia al datore di lavoro che al lavoratore?
November 19th, 2007 at 19:08 pm — Scrivi la tua opinione ↓
Buongiorno a tutti,
Volevo fare una domanda e spero mi possiate aiutare.
E’ possibile che un’azienda cambi il contratto di lavoro senza preavviso al dipendente (es. da una contratto di lavoro da lunedì al venerdì ad un contratto di lavoro improntato su turni)? Il dipendente è obbligato ad accettare?
Ciao e grazie
January 16th, 2008 at 10:20 am — Scrivi la tua opinione ↓
Aiuto!!!
Qualcuno mi sa dire se il rimborso spese per lo stage puo’ essere vincolato all’assunzione?
Grazie
April 12th, 2008 at 10:30 am — Scrivi la tua opinione ↓
si puo’ modificare un contratto di lavoro in qualsiasi momento dell’anno?
May 29th, 2008 at 9:59 am — Scrivi la tua opinione ↓
ciao..scusate come si a interrompere un contratto di tirocinio da parte del lavoratore????
P.S potreste rispondermi al più presto…grazie!
June 10th, 2008 at 12:33 pm — Scrivi la tua opinione ↓
Dopo 42 mesi di contratto con partita IVA e ENPALS , con nota televisione satellitare, rinnovato di 6 mesi in 6 mesi e a volte anche di 1 anno pr 1 anno, senza mai un giorno di interruzione, il contratto (per altro promesso) non è stato rinnovato….VIn totale senza alcuna interruzione i contartti inziano il 1 Luglio 2004 e finirà AGOSTo 2008… volevo sapere se posso aver diritto a una assunzione a tempo indeterminato.
Grazie
June 23rd, 2008 at 18:20 pm — Scrivi la tua opinione ↓